Il Parere dell'Avvocato
Parere in merito alla richiesta effettuata da un condomino per il distacco dal riscaldamento centralizzato che lo stesso vorrebbe eseguire con la conseguente distribuzione delle spese.
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Nulla ostando nel regolamento di condominio dello stabile de quo il condomino può chiedere all’assemblea di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato al fine di crearne uno autonomo e l’assemblea può deliberare a maggioranza semplice. In caso di diniego, il condomino può rinunciare unilateralmente a condizione che dal suo operato non derivino aggravi di spese per i fruitori dell’impianto centralizzato, né squilibri termici pregiudizievoli del regolare funzionamento dell’impianto.
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Quanto sopra viene coadiuvato dalla D.P.R. 26.8.1993 N. 412, il quale all’art. 1 lettera L prevede espressamente la possibilità per il condomino di installare un impianto termico a risparmio energetico previo distacco dall’impianto centralizzato.
.La Suprema Corte ha statuito che: “Deve ritenersi legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino, mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato, senza necessità di autorizzazione o di accettazione da parte degli altri partecipanti, quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per l’erogazione del servizio.” (Cass. Civ. Sez. II, 25.3.2004 n. 5974).
.In questi casi la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che: “In ipotesi di avvenuto lecito distacco di una singola unità del condominio dall’impianto centralizzato di riscaldamento il proprietario di tale unità, non usufruendo del servizio è esonerato dalla contribuzione alle spese di esercizio, ma quale comproprietario dell’impianto, rimane obbligato a partecipare alle spese straordinarie e di ricostruzione dello stesso.” (Trib. Milano 10.3.97 in Gius., 1997,1757).
Ed ancora: “Qualora alcuni condomini decidano unilateralmente di distaccare le proprie unità immobiliari, dall’impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, ma non sono tenuti altresì a sostenere le spese per il relativo uso (nella specie quelle per l’acquisto del gasolio) salvo che gli altri condomini in conseguenza del distacco, siano costretti a far fronte ad una spesa maggiore rispetto alle quote precedenti, restando in tal caso a carico di coloro che lo hanno effettuato l’onere di tale maggiore spesa.”.(Cass. Civ. Sez. II, 20.11.1996 n. 10214).
C) Per quanto concerne le spese il condomino non può esonerarsi dal pagamento delle spese di conservazione dell’impianto centralizzato, ivi comprese le spese di trasformazione dell’impianto centrale da gasolio a metano, mentre dovrà essere esonerato dalle spese relative ai consumi ed all’uso dello stesso (Cass. Civ. Sez. II 20.11.1996 n. 10214).
Alla luce di quanto sopra, pare di poter concludere che nella fattispecie in esame il condomino può tranquillamente chiedere all’assemblea di potersi distaccare dall’impianto centralizzato ed anche in caso di diniego, previo regolare e tempestivo avviso agli organi del condominio e sotto il controllo di questi, può staccare i propri elementi irradianti dai tubi dell’impianto che recano il calore nel suo appartamento, in modo permanente e definitivo, con la creazione un impianto autonomo, che sia ovviamente conforme con la vigente normativa in materia e conseguentemente sarà tenuto a contribuire esclusivamente alle spese di conservazione dell’impianto medesimo ma non a quelle relative all’uso, ovvero alle spese di esercizio.
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