Il Parere dell'Avvocato
Parere in merito alla questione della ripartizione delle spese straordinarie inerenti la ristrutturazione dell’ascensore sito in Condominio, effettuata dall’Amministratore.
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A) L'art. 5 del Regolamento di condominio dello stabile de quo prevede alla lettera c) i criteri da applicare alla ripartizione delle spese dell'ascensore ed in particolare: "Le spese relative al consumo della forza motrice e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore, verranno ripartite in proporzione della superficie dei godimenti ed all'altezza del piano, come dalla tabella D."
Orbene, la delibera assembleare del 15.4.99 ha previsto il rifacimento dell’impianto dell’ascensore e quindi come da regolamento, alle spese straordinarie relative all’ascensore, va applicata la lettera c) del regolamento succitata.
B) Ma vi è di più! Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 1124 del c.c., applicato per analogia alle spese relative all’impianto degli ascensori, i criteri da seguire sono i seguenti:
- L’ascensore è mantenuto e ricostruito dai proprietari dei diversi piani a cui serve;
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La spesa relativa è ripartita tra essi proprietari, per metà in ragione del valore o quota millesimale dei singoli piani o porzioni di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Alla luce di quanto sopra quindi pare di poter concludere che nella fattispecie in esame la ripartizione vada fatta secondo i suddetti principi, perfettamente aderenti al regolamento di condominio e dunque il computo della ripartizione dovrà basarsi sull’esclusione dei piani terreni.
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